S T A T U T O
ART. 1 COSTITUZIONE
L’Associazione ONLUS denominata P.A.S.S.I PER IL MONDO è costituita, ai sensi dell’art. 36 c.c. e del D.Leg.vo 04.12.1997 n.460, in Selargius alla via Del Lavoro n.15.
P.A.S.S.I. sta per “Prtogetto Assistenza
Solidale Insieme”.
ART. 2 SEDE
L’Associazione ha sede in Selargius alla via Del Lavoro n.15.
ART. 3 PRINCIPI
L'Associazione si propone di sostenere e valorizzare la persona umana nella sua dimensione integrale, nel rispetto dei valori dell'intelligenza, della volontà,
della coscienza e della fraternità, per la costruzione di un mondo più umano e cristiano.
Gli associati ispirano perciò ed esplicitano le azioni del proprio operare di utilità sociale per la migliore
diffusione del senso della giustizia, dell'amore e del servizio al bene comune, per la dignità, stabilità, pace e prosperità di tutta la società umana e dell'ambiente in cui vive.
ART. 4 SCOPI
L’Associazione – senza fine di lucro – ha lo scopo di promuovere il recupero ad una vita dignitosa, materiale, spirituale e culturale
di ogni povero nel mondo attraverso molteplici attività che verranno svolte nel rispetto dei principi di cui all’art. 3 che precede.
L'Associazione si propone di sostenere e di favorire l’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale.
L'Associazione intende realizzare attività a favore di tutte le persone bisognose del mondo attraverso i seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza
sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili.
L’Associazione s’impegna per l’erogazione di prestazioni sociali e l’attuazione di
progetti-obiettivo, centrati sul sostegno a tutte le persone bisognose del mondo con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai soci ed a qualunque altro, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
L’Associazione intende operare come cristiana entità, parte della comunità unitaria del mondo intero, quale città terrena, famiglia dei figli di Dio, caratterizzata dall'amorevole cooperazione
di tutti i suoi membri.*
L'Associazione non ha scopo di lucro, non ha alcun carattere politico, partitico e mantiene assoluta indipendenza ed autonomia da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, imprenditoriali, sindacali
o di potere economico.
L’Associazione gestisce da sola o in collaborazione con altre istituzioni ed associazioni, servizi formativi ed informativi di sostegno di tutte le persone bisognose del mondo, anche attraverso l'attivazione
di uno sportello di mutuo-aiuto.
L'Associazione potrà reperire strutture e fondi pubblici e privati per la realizzazione degli scopi sociali; potrà organizzare convegni, seminari, forum ed incontri per l'informazione,
la sensibilizzazione e l'attuazione anche di progetti-obiettivo e realizzare protocolli d'intesa con enti privati e pubblici per il perseguimento delle proprie finalità.
L'Associazione si propone infine di condurre attività
di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni periodiche e non periodiche.
L'Associazione può svolgere qualunque attività, direttamente o indirettamente, attinente allo scopo sociale e si obbliga all’uso,
nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Le esclusive
finalità di solidarietà sociale proprie dell’Associazione realizzate anche con cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione,
della formazione, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti non possono essere rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, ma sono solo dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
L’Associazione potrà svolgere attività di beneficenza
di cui sopra, anche con la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente
nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.
Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari della attività statutarie dell’organizzazione
vi siano i propri soci, associati o partecipanti, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) che precede.
Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie
di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui sopra, svolte in assenza delle condizioni previste ai capi a) e b) che precedono, nonchè le attività
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno
dei predetti settori, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.
- Cfr. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes.
ART. 5 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative,
- dai beni mobili ed immobili di
proprietà dell’ Associazione,
- da contributi, erogazioni e donazioni manuali,
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L’Associazione assume l’obbligo di impiegare
gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Associazione si obbliga a non effettuare cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati, o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro
affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
L’Associazione
si obbliga a non effettuare l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.
L’Associazione si obbliga a non effettuare la corresponsione ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239,
convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.
L’Associazione si obbliga a non effettuare la corresponsione
a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.
L’Associazione si obbliga a non
effettuare la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
ART. 6 ESERCIZI
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno
predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ART. 7 SOCI
La qualità di associati viene assunta previa domanda di ammissione che sarà accettata dal Consiglio Direttivo. All’atto dell’ammissione, dovrà
essere versata la quota di iscrizione e la quota associativa, che verrà, annualmente, stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli associati si distinguono in quattro categorie:
a)-SOCI FONDATORI
b)-SOCI ORDINARI
c)-SOCI SOSTENITORI
d)-SOCI ONORARI
Sono soci fondatori, coloro che hanno contribuito alla costituzione dell’Associazione.
A detta categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l’Associazione, primo tra tutti il diritto
di voto alle assemblee indette dall’Associazione stessa. Sono soci ordinari con diritto di voto coloro che si impegnano a versare una quota annua, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori con diritto di voto coloro che si impegnano a versare all’Associazione, oltre la quota annuale, un contributo minimo che verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, una
volta che quest’ultimo ne avrà accolto la domanda di ammissione. Sono soci onorari senza diritto di voto e senza obbligo di pagamento della quota sociale coloro che si sono distinti per attività
svolte in conformità agli scopi ed ai principi di cui agli artt.3 e 4 che precedono.
ART. 8 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L’Associazione disciplina e regola uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative affinchè siano volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati hanno diritto di partecipare all’attività sociale.
Il Consiglio
Direttivo può stabilire, in occasione delle singole manifestazioni ed iniziative, particolari condizioni a favore degli associati.
Gli associati sono obbligati al versamento delle quote di iscrizione e della quota di
Associazione, annualmente determinata dal Consiglio. Tutti gli associati senza alcuna distinzione, e secondo le modalità indicate dal Consiglio, sono obbligati ad osservare le norme dello statuto, dell’eventuale regolamento
interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
ART. 9 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, per morosità di almeno due annualità e per esclusione. La morosità
viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; la esclusione viene deliberata dall’assemblea degli associati nei casi di legge e nei confronti di chi:
a)-non osserva le disposizioni dello statuto, del regolamento interno, nonché
le deliberazioni dell’assemblea o del Consiglio Direttivo legalmente assunte;
b)-in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l’Associazione o fomenta dissidi e disordini tra gli associati;
c)-senza giustificato
motivo non adempie agli obblighi a qualsiasi titolo presi nei confronti dell’Associazione.
Gli associati che non avranno presentato, per iscritto, le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati
soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
L’associato che recede tuttavia resta responsabile per le obbligazioni da lui eventualmente assunte, nei confronti dell’Associazione,
fino alla data del recesso.
L’associato che per qualunque motivo cessi di appartenere all’Associazione, non avrà diritto al rimborso delle quote associative versate e non potrà avanzare pretesa alcuna
sul patrimonio sociale.
ART.10 ORGANI
Sono organi dell’ Associazione:
a)-L’Assemblea degli associati; b)-Il Presidente; c)- Il Consiglio Direttivo; d)- Il Direttore; e)-Il Collegio dei Probiviri;
f)-Il Collegio dei revisori dei Conti.
ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è composta da tutti gli associati (fondatori, ordinari, sostenitori e onorari), in regola con il versamento delle quote associative, con
parità di voto., fatta eccezione per i soci onorari.
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, che può fissare
un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato italiano.
La convocazione dell’assemblea dei soci deve avvenire per avviso scritto, da inviarsi ai soci stessi nel domicilio risultante dal libro sociale da
consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi o via e-mail certificata o a mezzo fax o con esito di ricevimento ed in difformità con racc.a.r., con la precisazione dell’o.d.g., almeno 10
giorni prima della data stabilita.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria deve tenersi: 1) Ogni anno, entro il 30 aprile, per deliberare
sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal C.D.. Delibera infine sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
2) Ogni tre anni, non oltre il 30 aprile, per eleggere con votazioni separate e successive tutti
gli organi istituzionali dell’Associazione, oltre a quanto previsto sub 1).
L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti
i soci aventi diritto di voto. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta non oltre i 30 gg. dalla richiesta. Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di
cessazione dalla carica del Presidente e/o del Direttore, per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenze della metà dei componenti del C.D.. L’assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle proposte
di modifiche al presente statuto con la maggioranza dei soci presenti, che rappresentino almeno 1/3 di tutti i soci aventi diritto di voto.
ART.12 VALIDITA’DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.. In tutti i casi di votazione non sono consentite deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice,
tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l’assemblea
nomina un Presidente tra i presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità dell' iscrizione dei soci ed
in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori. E’ stabilita la predisposizione
di un libro dei verbali delle assemblee.
Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta.
Negli altri casi -salvo diverso avviso dell’assemblea- si vota per appello nominale, o
per alzata di mano e controprova.
ART. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di sei membri eletti dall’Assemblea,
tra i soci di cui alle categorie A), B) e C) dell'art. 6, a maggioranza di voti.
Il C.D. dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di un altro triennio consecutivo.
Il C.D., nella sua prima
riunione, nomina il Direttore e tra i suoi membri il Vicepresidente ed il Tesoriere.
Il Vicepresidente ha la funzione di presidenza in assenza o impedimento della stessa.
Il Direttore coordina l’attività sociale
e/o di studio, con particolare attenzione per la cura dell’indirizzo spirituale dell’Associazione.
Il Tesoriere sovraintende alla contabilità, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri.
Provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese, da pagarsi su mandato della Presidenza o di chi ne fa le veci.
Il Presidente dà esecuzioni alle deliberazioni del C.D., provvede al generale andamento
dell’Associazione e collabora con il Direttore nell’attuazione del programma sociale.
Il segretario redige i verbali delle riunioni e provvede alle comunicazioni e convocazioni.
Il Consiglio si riunisce tutte le
volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, al programma sociale ed all’ammontare
della quota di iscrizione e della quota associativa.
Le riunioni del C.D. sono presiedute dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Per la validità delle deliberazioni del C.D. occorre la presenza di almeno
cinque membri (compreso il Presidente o chi ne fa le veci) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni del Consiglio, sarà redatto apposito processo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, senza limitazioni.
Sono compiti del C.D.:
1) Esaminare le domande di ammissione dei soci, valutando ed assegnandoli
alle singole categorie ed accettare le dimissioni degli stessi.
2) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, curare gli affari d’ordine amministrativo.
3) Redigere il programma dell’Associazione
che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea.
4) Nominare eventuali delegati a varie attività e compiti, che potranno essere scelti anche al di fuori del C.D.; in tal caso essi, su invito dello stesso C.D., potranno essere invitati partecipare alle riunioni del C.D.
con funzione consultiva.
5) Stabilire le date delle assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai soci ai sensi dell’art. 10.
6) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e degli eventuali regolamenti interni.
7) Prevedere l’eventuale creazione di ambiti e/o di sezioni di attività di studio e/o sociale
ed individuarne i rispettivi responsabili e componenti.
ART. 14 IL PRESIDENTE
Il Presidente, a norma dello statuto sociale, rappresenta legalmente l’ Associazione e ne ha la firma sociale, dura in carica tre anni e può essere
riconfermato per non più di un triennio e quindi per una durata massima di sei anni.
Il Presidente è tenuto ad attuare il programma sociale in piena collaborazione e sintonia con il Direttore.
IL Presidente ed
il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente con variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni
sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente ed il C.D.
Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
Nei casi di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente
saranno assunte dal Vicepresidente.
Assenze non giustificate o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi, si considerano definitivi e, di conseguenza, dovrà nominarsi un nuovo Presidente.
Il Presidente
può delegare –anche in via permanente- la propria firma per l’espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche soltanto al Vicepresidente.
Il Presidente è eletto dall’assemblea dei
soci, sulla base delle candidature presentate.
Art. 15 IL DIRETTORE
Il Direttore si occupa di:
1-Coordinare le attività sociali e/o di studio dell’associazione in sintonia con il Presidente.
2- Curare e garantire l’attuazione
dell’indirizzo spirituale dell’Associazione.
3- Sviluppare ed approfondire la formazione cristiana degli associati.
In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo nomina il proprio sostituto.
ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’assemblea ordinaria nomina, tra i soci, il Collegio dei Probiviri, per la durata di tre anni. Esso è composto da tre membri effettivi ed un supplente,
tutti rieleggibili.
Il Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie secondo le disposizioni dello statuto, del regolamento e delle altre normative in vigore. Il provvedimento
adottato dovrà essere comunicato, oltre all’interessato, anche al C.D.; il dispositivo della deliberazione, dovrà essere affisso nella sede sociale. Si dovrà, in ogni caso, garantire il diritto di difesa
e la contestazione scritta degli addebiti. I provvedimenti adottati dal Collegio, sono ricorribili, entro trenta giorni, dinanzi all’assemblea straordinaria, che dovrà essere, all’uopo, convocata entro 40 gg. dalla
data di deposito del ricorso al C.D.
ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI
L’assemblea nomina un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri, che durano in carica tre anni, per il controllo della gestione economica dell’
Associazione, tutti rieleggibili.
ART. 18 REGOLAMENTO INTERNO
L’ Associazione potrà essere regolata, oltre che dal presente statuto, da un regolamento interno, che potrà essere redatto a cura del Consiglio
Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’assemblea.
ART. 19 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone
poteri e compensi.
ART. 20 RINVIO
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile art. 14 e ss. e delle altre leggi vigenti in materia.